|
Capo
III TARIFFA DEGLI ONORARI ONORARI A VACAZIONE
Art. 27 - PRESTAZIONI DA COMPUTARE IN RAGIONE
DEL TEMPO
Si valutano in
ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può
esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra
come elemento principale della prestazione.
Art. 28
E' sempre
compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna
(vedi art.31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi art.22) e quello
trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando
le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.
Art. 29
Sono computati a
vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle
prestazioni:
a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se
riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
b) gli inventari e le consegne dei fabbricati;
c) le determinazioni e verifiche di confini;
d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi
art.45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure
catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art.
37;
f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e
bilanci fino alla estensione di cinque ettari;
g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a euro
103,29;
h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il
tracciamento costituisce un incarico a sé stante, e non è determinabile
in superficie;
i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla
estensione di cinque ettari;
l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie,
teleferiche e simili (vedi artt. 34 e 35);
m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'art. 62;
n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione
di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e
prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi artt. 56 e 59).
Art. 30 - COMPUTO DELLE VACAZIONI
Le prestazioni a
vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni
periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono
chiedere di regola meno di due e più di dieci vacazioni al giorno salvo i
casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi art. 33).
Art. 31 - ONORARIO INTEGRATIVO A VACAZIONE
Nei casi previsti
dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazione è
integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la
vacazione è fissata in ragione di:
- euro 22,47 all'ora per il geometra;
- euro 13,94 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Art. 32 - ONORARI PER LAVORI A VACAZIONI
Nei casi previsti
dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di
retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di
cui agli artt.dal 21 al 25, la vacazione è fissata in ragione di:
- euro 44,93 all'ora per il geometra;
- euro 28,41 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente
articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione
dell'incarico, in campagna e in ufficio nonchè del tempo trascorso nei
viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del
geometra.
Art. 33 - LAVORI NOTTURNI E DISAGIATI
Vedere in proposito
l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni svolte in
condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli articoli 31 e
32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in
tale aumento i compensi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 della
tariffa.)
Art. 34 - RILIEVI SOTTERRANEI O IN ACQUA
Vedere in proposito
l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni svolte in
condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli articoli 31 e
32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in
tale aumento i compensi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 della
tariffa.)
Art. 35
- TELEFERICHE E FUNIVIE
Vedere in proposito
l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni svolte in
condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32
della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%, restando assorbiti in
tale aumento i compensi previsti dagli artt. 33, 34, 35 della tariffa.)
Art. 36 - CONFERENZE
Per consultazioni
verbali, l'onorario minimo è di euro 0,34.
Art. 37 - TIPI DI FRAZIONAMENTO
Per i tipi di
frazionamento all'onorario a vacazione di cui alla lettera f) dell'art.
29 va aggiunto un compenso di euro 0,41 per ogni nuova particella
risultante dal frazionamento.
ONORARI A MISURA
Art. 38 - PRESTAZIONI DA VALUTARE A MISURA
Agli onorari a
misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli artt. 28
e 31 e i rimborsi di cui agli artt. dal 21 al 25.
Art. 39
Sono valutati in
ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni:
a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche
per estensioni di oltre cinque ettari;
b) misura dei fondi rustici e urbani;
c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque
ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.
LAVORI TOPOGRAFICI
Art. 40 - RILIEVI TOPOGRAFICI
Sono compresi in
questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che
costituiscano incarico a sè stante, sia che si considerino lavoro
ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del
terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi.
Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sarà computato a tempo.
Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le
operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt.
dal 21 al 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella
A2.
RILEVI DEI TERRENI
Rilevi nella scala
1:2000, per ogni ettaro
TABELLA A2
|
Natura
del terreno
|
Eidotipo
ril.plan. calcolo e disegno della planimetria
|
Rilievo
e disegno altimetrico per punti
|
id.
per curve orizzontali equidistanti due metri
|
id.
equidistanti cinque metri
|
id.
equidistanti dieci metri
|
Calcolo
delle superfici
|
|
A)
Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade
intersezioni di corsi d'acqua, strade e siepi
|
|
in
pianura €
|
25,93
|
7,78
|
15,56
|
13,55
|
10,37
|
4,14
|
|
in
collina €
|
31,12
|
12,01
|
22,82
|
18,66
|
14,52
|
5,18
|
|
in
montagna €
|
41,49
|
14,15
|
25,93
|
22,82
|
18,66
|
6,21
|
|
B)
Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua,strade,
febbricati
|
|
in
pianura €
|
36,30
|
12,20
|
20,74
|
17,62
|
15,56
|
5,18
|
|
in
collina €
|
41,49
|
16,33
|
28,00
|
24,90
|
19,70
|
6,21
|
|
in
montagna €
|
51,86
|
20,90
|
35,26
|
29,04
|
23,85
|
7,26
|
|
C)
Terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti, o
difficilmente accessibili
|
|
in
pianura €
|
46,68
|
17,16
|
26,96
|
22,82
|
18,40
|
5,18
|
|
in
collina €
|
51,86
|
21,25
|
34,23
|
29,04
|
23,85
|
6,21
|
|
in
montagna €
|
62,24
|
25,94
|
41,49
|
33,19
|
26,96
|
7,26
|
I compensi unitari
di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne
successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole
parti del lavoro eseguito o cumularsi.
Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A2 i
compensi si calcolano per interpolazione lineare.
Per i rilievi nella scala 1: 500 le suddette tariffe vengono aumentate
del 20 per cento.
Per i rilievi nella scala 1: 1000 le suddette tariffe vengono aumentate
del 10 per cento.
Per i rilievi nella scala 1: 5000 le suddette tariffe vengono diminuite
del 15 per cento.
Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25
ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come
segue:
- superfici da 25 a 50 ettari, dal 0 al 10 per cento;
- superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15 per cento;
- superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20 per cento;
- superfici oltre 150 ettari, 20 per cento.
Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici
il compenso di cui all'ultima colonna della tabella A2 si riduce a metà.
Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti
del rilievo le corrispondenti voci della tabella.
Art. 41 - TRIANGOLAZIONI E POLIGONAZIONI
Le triangolazioni
secondarie e lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o
in ragione di euro 9,74 per ogni stazione quando costituiscono
operazione a sè stante e in ragione di euro 6,82 quando
costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo
precedente, oltre ai compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di euro 3,90
per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.
Art. 42 - RILIEVI DI STRADE E CANALI
Le voci della
colonna prima della tabella A2 possono applicarsi anche al rilievo
planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo
altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza
quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva
larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un
aumento del 25 per cento.
Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti:
- per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50: un compenso
proporzionale da euro 1,95 a euro 3,90 ;
- per profili longitudinali, un compenso variabile da euro 1,95 a euro
3,90 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina,
montagna.
Art. 43 - MISURA DEI FONDI RUSTICI
La misura dei fondi
rustici intesa a determinare il perimetro e la superficie degli
apprezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di
quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e
del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (artt. dal 21
al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e
31), si compensa con gli onorari di cui alla allegata tabella B2.
MISURA DEI FONDI RUSTICI
TABELLA B2
|
ESTENSIONE
|
In pianura
|
In collina
|
In montagna
|
|
Fino
a 10 ettari per ettaro €
|
29,47
|
39,19
|
48,22
|
|
Per
50 ettari per ettaro €
|
21,22
|
31,12
|
40,37
|
|
Per
100 ettari per ettaro €
|
15,33
|
25,22
|
34,76
|
|
Per
150 ettari ed oltre per ettaro €
|
12,97
|
16,95
|
32,52
|
Per le superfici
intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.
La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba
determinare la superficie.
Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali,
ecc., i compensi possono aumentare fino al 30 per cento.
Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono
aumentare fino al 50 per cento.
Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si
riducono del 30 per cento.
Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i
suddetti compensi si riducono del 20 per cento.
Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta l'indicazione
grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50
per cento.
Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti,
verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte
a vacazione.
Art. 44 - RILIEVI DEI CENTRI ABITATI
Il rilievo dei
centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade
e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche),
viene compensato a vacazioni per superfici fino a cinque ettari e, per
superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e
31) in base alla allegata tabella C2.
RILIEVI DEI CENTRI ABITATI
Tabella C2
|
OPERAZIONI
|
IN PIANURA
|
IN COLLINA
|
IN MONTAGNA
|
|
Scala
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1:500
|
1:1000
|
1:2000
|
1:500
|
1:1000
|
1:2000
|
1:500
|
1:1000
|
1:2000
|
|
Rilievi
e tipi per ha...€
|
141,46
|
134,39
|
120,24
|
172,87
|
165,79
|
201,86
|
208,54
|
201,86
|
188,41
|
|
Calcolo
superfici per ha... €
|
35,36
|
33,60
|
30,06
|
43,22
|
41,49
|
50,47
|
52,15
|
50,47
|
47,10
|
Il rilievo
altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25 per cento dei
compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico,
quanto separatamente.
Art. 45 - RILIEVO DI FABBRICATI E DELLE AREE
FABBRICABILI
I rilievi delle
piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati
(salvi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle
superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella
D2.
RILIEVO DI FABBRICATI E DELLE AREE
FABBRICABILI
Tabella D2
|
Operazioni
|
Scala fino a
|
|
1:50
|
1:100
|
1:200
|
1:500
|
|
A)
Pianta delle aree fabbricabili:
|
|
Fino
a mq. 1000
|
al
mq €
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
|
Da
mq. 1000 a mq. 5000
|
al
mq €
|
0,09
|
0,08
|
0,07
|
0,07
|
|
Da
mq. 5000 a mq. 10000
|
al
mq €
|
0,07
|
0,06
|
0,05
|
0,04
|
|
Oltre
mq. 10000
|
al
mq €
|
0,06
|
0,05
|
0,05
|
0,04
|
|
B)
Piante, oppure sezioni di edifici semplici o con disposizione regolare:
|
|
fino
a mq 299
|
al
mq €
|
0,64
|
0,56
|
0,51
|
0,30
|
|
da
mq 300 fino a mq 599
|
al
mq €
|
0,47
|
0,38
|
0,30
|
0,20
|
|
da
mq 600 fino a mq 1.000
|
al
mq €
|
0,43
|
0,34
|
0,26
|
0,17
|
|
oltre
mq 1.000
|
al
mq €
|
0,38
|
0,30
|
0,21
|
0,13
|
|
C)
Piante, oppure sezioni di edifici con disposizione e forme irregolari
tanto in piano che in elevazione:
|
|
fino
a mq 299
|
al
mq €
|
0,94
|
0,85
|
0,81
|
0,77
|
|
da
mq 300 fino a mq 599
|
al
mq €
|
0,81
|
0,72
|
0,68
|
0,64
|
|
da
mq 600 fino a mq 1.000
|
al
mq €
|
0,73
|
0,64
|
0,60
|
0,21
|
|
oltre
mq 1.000
|
al
mq €
|
0,64
|
0,56
|
0,51
|
0,17
|
|
D)
Per prospetti semplici
|
|
fino
a mq 299
|
al
mq €
|
1,11
|
0,94
|
0,72
|
-
|
|
da
mq 300 fino a mq 599
|
al
mq €
|
0,94
|
0,77
|
0,56
|
-
|
|
da
mq 600 fino a mq 1.000
|
al
mq €
|
0,85
|
0,68
|
0,51
|
-
|
|
oltre
mq 1.000
|
al
mq €
|
0,77
|
0,60
|
0,43
|
-
|
|
E)
Per prospetti complessi
|
|
fino
a mq 299
|
al
mq €
|
1,62
|
1,32
|
1,02
|
-
|
|
da
mq 300 fino a mq 599
|
al
mq €
|
1,45
|
1,20
|
0,94
|
-
|
|
da
mq 600 fino a mq 1.000
|
al
mq €
|
1,28
|
1,07
|
0,85
|
-
|
|
oltre
mq 1.000
|
al
mq €
|
1,11
|
0,94
|
0,77
|
-
|
Sono a carico del
committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento.
Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima
approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento
discrezionale in relazione al valore del terreno.
Art. 46 - LOTTIZZAZIONI
In caso di
lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera a) della tabella D2
possono essere aumentati dal 20 al 100 per cento, e viene compensato a
parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.
CONSEGNE, RICONSEGNE DI FONDI RUSTICI
Art. 47 - CONSEGNE, RICONSEGNE, INVENTARI,
BILANCIO
Le operazioni di
consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di
campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I
bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il
conteggio del debito o del credito.
Fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si
determinano in base alla allegata tabella E2.
CONSEGNE, RICONSEGNE, INVENTARI E BILANCI
TABELLA E2
|
ESTENSIONI
|
Pianura a cultura
|
Collina a cultura
|
Montagna
|
Vigneti,frutteti,vivai,
boschi di alto fusto
|
|
intensiva
|
estensiva
|
intensiva
|
estensiva
|
|
consegne e inventari
|
bilanci
|
consegne e inventari
|
bilanci
|
consegne e inventari
|
bilanci
|
consegne e inventari
|
bilanci
|
consegne e inventari
|
bilanci
|
consegne e inventari
|
Inv e class. delle piante
|
|
Per
ettaro euro
|
|
Da
ha 5 a 10
|
4,68
|
2,73
|
2,34
|
1,36
|
5,36
|
3,01
|
2,73
|
1,46
|
5,95
|
3,32
|
6,63
|
4,68
|
|
Per
ha 25
|
3,90
|
2,24
|
1,95
|
1,12
|
4,49
|
2,53
|
2,29
|
1,22
|
5,07
|
2,73
|
5,66
|
3,90
|
|
Per
ha 50
|
3,22
|
1,85
|
1,61
|
0,93
|
3,71
|
2,14
|
1,90
|
1,12
|
4,29
|
2,24
|
4,78
|
3,22
|
|
Per
ha 100
|
2,63
|
1,56
|
1,32
|
0,78
|
3,02
|
1,85
|
1,56
|
0,88
|
3,61
|
1,85
|
4,00
|
2,63
|
|
Per
ha 150 e oltre
|
2,14
|
1,36
|
1,07
|
0,68
|
2,44
|
1,66
|
1,27
|
0,78
|
3,02
|
1,56
|
3,32
|
1,92
|
Per superfici
intermedie si calcola per interpolazione lineare
Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione
lineare.
Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le
ricerche di titoli di possesso, diritti, servitù e simili, la redazione
di mappe e tipi.
I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'art. 16
per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari
vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.
Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere
aumentati del 30 per cento.
ONORARI A PERCENTUALE
OPERAZIONI DI ESTIMO
Art. 48 - STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELLE
AREE FABBRICABILI
Le operazioni di
stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono
compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che
si tratti di:
a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile,
dei calcoli e della relazione motivata;
b) stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore
dell'immobile.
Oltre ai compensi di cui agli artt.da 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli
onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F3.
STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELLE AREE
FABBRICABILI
TABELLA F3
|
VALORE STIMATO
|
Stima analitica t = -0,28
|
Stima sommaria t = -0,28
|
Giudizio di stima t = -0,28
|
|
5.164,57
|
2,2641
|
1,0133
|
0,4036
|
|
7.746,85
|
2,0211
|
0,9045
|
0,3602
|
|
10.329,14
|
1,8647
|
0,8345
|
0,3324
|
|
15.493,71
|
1,6645
|
0,7450
|
0,2967
|
|
20.658,28
|
1,5357
|
0,6873
|
0,2737
|
|
25.822,84
|
1,4427
|
0,6457
|
0,2572
|
|
36.151,98
|
1,3130
|
0,5876
|
0,2340
|
|
51.645,69
|
1,1882
|
0,5318
|
0,2118
|
|
77.468,53
|
1,0607
|
0,4747
|
0,1891
|
|
103.291,38
|
0,9786
|
0,4380
|
0,1744
|
|
154.937,07
|
0,8736
|
0,3910
|
0,1557
|
|
206.582,76
|
0,8060
|
0,3607
|
0,1437
|
|
258.228,45
|
0,7571
|
0,3389
|
0,1350
|
|
361.519,83
|
0,6891
|
0,3084
|
0,1228
|
|
516.456.90
|
0,6236
|
0,2791
|
0,1111
|
Per valori
intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per
interpolazione lineare. Per valori inferiori a € 51,65 l'onorario
può essere valutato a vacazioni o a discrezione.
Per terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o
differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare
difficoltà di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al
30 per cento.
Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti
parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal
cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.
I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono
quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il
perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.
Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le
percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.
I rilievi per gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini,
gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc. connessi alle
operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative
voci della tariffa.
Art. 49 - MISURA E STIMA DELLE SCORTE MORTE,
DELLA LEGNA E PIANTE
Quando non formino
capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari
e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base
al valore stimato, nella seguente misura:
|
Importo
di stima fino a € 25,82 onorario 5,57 %
|
|
|
Importo
di stima fino a € 51,65 onorario 4,10 %
|
|
|
Importo
di stima fino a € 258,23 onorario di 2,79 %
|
con
un minimo di euro 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di
cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
|
|
Importo
di stima fino a € 516,46 onorario 2,13 %
|
|
|
Importo
di stima fino a € 2.582,28 ed oltre onorario 1,63 %
|
|
Quando la
prestazione si limita alla sola misura l'onorario è ridotto del 30 per
cento.
Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione
lineare.
Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e
cumuli sono a carico del committente.
Art. 50 - STIMA DEI DANNI PRODOTTI
DALL'INCENDIO
Gli onorari per le
stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili,
mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in
contraddittorio col perito della società assicuratrice, valgono tanto per
il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo
lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al
rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente
misura:
|
Importo
di stima fino a € 25,82 onorario 9,83 %
|
|
|
Importo
di stima fino a € 51,65 onorario 8,18 %
|
|
|
Importo
di stima fino a € 154,94 onorario di 6,88 %
|
con
un minimo di euro 2,54 oltre i rimborsi ed i compensi orari di
cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
|
|
Importo
di stima fino a € 258,23 onorario 5,57 %
|
|
|
Importo
di stima fino a € 1.291,14 ed oltre onorario 2,96 %
|
|
Per i fabbricati,
ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del
valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle
percentuali di cui alla tabella G, quando tale stima sia stata eseguita.
Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione
lineare.
I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'art.16
per i contraddittori.
Art. 51 - STIME, INVENTARI E CONSEGNE DI
FABBRICATI
L'onorario per la
stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si
procede con uno dei seguenti criteri:
a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile,
dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e
della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;
b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore
dell'immobile; e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli
artt. da 21 a 25, 28 e 31 in base alla allegata tabella G.
STIME DI FABBRICATI
TABELLA G3
|
VALORE STIMATO
|
Stima analitica t = -0,28
|
Stima sommaria t = -0,28
|
Giudizio di stima t = -0,28
|
|
5.164,57
|
2,8294
|
1,7132
|
0,6749
|
|
7.746,85
|
2,5257
|
1,5293
|
0,6024
|
|
10.329,14
|
2,3302
|
1,4109
|
0,5558
|
|
15.493,71
|
2,0802
|
1,2595
|
0,4962
|
|
20.658,28
|
1,9192
|
1,1620
|
0,4578
|
|
25.822,84
|
1,8029
|
1,0917
|
0,4300
|
|
36.151,98
|
1,6408
|
0,9935
|
0,3914
|
|
51.645,69
|
1,4849
|
0,8991
|
0,3542
|
|
77.468,53
|
1,3255
|
0,8026
|
0,3162
|
|
103.291,38
|
1,2229
|
0,7405
|
0,2917
|
|
154.937,07
|
1,0917
|
0,6610
|
0,2604
|
|
206.582,76
|
1,0072
|
0,6098
|
0,2402
|
|
258.228,45
|
0,9462
|
0,5729
|
0,2257
|
|
361.519,83
|
0,8611
|
0,5214
|
0,2054
|
|
516.456.90
|
0,7793
|
0,4718
|
0,1859
|
Per valori
intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per
interpolazione lineare.
Per importi inferiori a euro 51,65 l'onorario può valutarsi a
vacazione o a discrezione.
Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito
nella colonna prima della tabella G.
Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti
parti dello stesso oggetto, l'onorario è quello risultante dal cumulo
delle competenze relative ai singoli valori stimati.
Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di
fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a
vacazioni.
Art. 52 - DIVISIONE PATRIMONIALE
Gli onorari per le
stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali
stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali
deduzioni o passività sul valore del patrimonio.
La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso
perito è compensata col 30 per cento delle competenze suddette riferite
al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi
eseguiti da altro perito è compensata col 40 per cento dei suddetti
valori.
Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per
frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni,
computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazione,
redazione del progetto divisione, assistenza all'atto notarile, ecc.
Art. 53 - STIME PER ESPROPRIAZIONE
Nelle stime per
espropriazioni l'onorario è determinato in base alle tabelle F3 e G3,
applicando, le percentuali separatamente ai valori della parte
espropriata, della parte residua, (quando debba essere stimata per
determinarne il deprezzamento o il plus- valore derivante dalle nuove
opere) delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi
titolo d'indennizzo di esproprio.
Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per
frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.
Art. 54 - PERIZIE PER AFFITTI DI FONDI
RUSTICI E URBANI
L'onorario nelle
perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fondi rustici e
urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di
locazione:
|
CANONE
DI LOCAZIONE
|
FONDI
RUSTICI
|
FONDI
URBANI
|
|
Fino
a € 25,82
|
€
11,15% con un minimo di € 2,54
|
€
7,87% con un minimo € 1,69
|
|
Per
€ 51,65
|
€
10,17%
|
€
6,89%
|
|
Per
€ 103,29
|
€
9,18%
|
€
5,90%
|
|
Per
€ 258,23
|
€
6,89%
|
€
4,92%
|
|
Per
€ 1.291,14 e oltre
|
€
3,93%
|
€
2,95%
|
Per valori
intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
COSTRUZIONI CIVILI STRADALI E IDRAULICHE
Art. 55 - IMPORTO A CUI SI APPLICA L'ONORARIO
La percentuale
degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di
costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da
ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo
lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto e delle
forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede
di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei
lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo
svolgimento integrale dell'opera commessa.
Art. 56 - PRESTAZIONI NELLE COSTRUZIONI
Agli effetti di
quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi artt. 57 e 58
lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni
tecniche:
Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le
costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in
lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione
sul tracciato scelto.
Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli,
relazioni e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in
lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.
Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei
lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.
Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite
periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio,
lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari
dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si
richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano
le norme di cui all'art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.
Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e
forniture: liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve
dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.
Art. 57 - CLASSIFICA DELLE COSTRUZIONI
Le prestazioni a
cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H4 e I2
riguardano le seguenti specie di opere:
Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici
pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.
A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due
famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo
locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.
B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la
conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione
popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni,
rimesse in più locali, ad uso di ricovero e di industrie.
C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due
piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici.
D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.
E) Impianti di servizi primari.
Categoria II - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.
F) Strade e canali.
G) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà
di studio.
H) Arginature e lavori di terra.
I) Manufatti per opere stradali e idrauliche a sè stanti.
L) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature
urbane.
Categoria III - Bonifiche.
M) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di
litri 100 al minuto secondo.
N) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua
con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi
i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità.
O) Progetti di bonifica agraria.
Art. 58 - ONORARI PER LE COSTRUZIONI
Ad ognuna delle
suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali
stabiliti nella tabella H4.
Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.
Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i
compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.
Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie
all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima al suo
compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle
operazioni indicate nell'art. 56, purchè non rappresenti un valore
superiore a 0,20 nella tabella I2.
Art. 59 - PRESTAZIONI PARZIALI. AGGIORNAMENTO
DI PROGETTI
Quando l'incarico
non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune
delle operazioni indicate dall'art. 56, l'onorario risultante dalla
tabella H4 sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali
prestazioni indicate nella allegata tabella I2 e aumentato del 25 per
cento; avvertendo che le aliquote previste nella colonna
"aggiornamenti di progetti" vanno applicate come percentuali
delle aliquote a lato.
La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del
progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di
massima non sia stato richiesto.
I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con
l'aliquota del 4,92 per cento sull'importo da ripartire.
L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'art.
29, lettera o) può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il
personale di assistenza per conto del committente.
ONORARI A DISCREZIONE
Art. 60 - PRESTAZIONI DA VALUTARE A
DISCREZIONE
Si valutano a
discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a
valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.
L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e
dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il
diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli
artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25.
Sono valutati a discrezione:
a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi
rustici;
b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste,
memorie e relazioni peritali;
c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi
arbitrali, concordi, transazioni;
d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e
penale;
e) denunce per successioni;
f) convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili; g) giudizi
tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel
campo di attività propria del geometra.
Art. 61
Quando alle
prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni
contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a
misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai
compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni
sussidiarie suddette.
Art. 62 - STIMA DEI DANNI DELLA GRANDINE E
DELL'INCENDIO DI SCORTE
Gli onorari per la
stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano
a discrezione con un minimo di euro 3,39 e con gli aumenti
previsti nel caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi
di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Stima dei danni colonici
Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con
un minimo di euro 3,39 (vedi art. 29, lettera m).
PRESTAZIONI VARIE
Art. 63 - STIMA DELLE ACQUE IRRIGUE
Nella stima delle
acque irrigue, l'onorario può essere stabilito, secondo la importanza e
le difficoltà a vacazioni o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi
orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Art. 64 - FUNZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE
DI CASE E BENI RUSTICI.
CURATELE DI AZIENDE AGRARIE
In mancanza di
speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia
amministratore delle aziende immobiliari, è stabilita in base alle
percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di
ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L2.
FUNZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE
Tabella L2
|
REDDITO DELL'AZIENDA
|
FONDI RUSTICI
|
CASE ABITAZIONE
|
|
AMMINISTRAZIONE
|
CURATELA
|
|
Conduzione diretta
|
A mezzadria
|
In affitto
|
Conduzione diretta
|
A mezzadria
|
In affitto
|
Amministrazione
|
Curatele
|
|
Fino a € 2.582,28 % ...€
|
5,83
|
8,14
|
2,70
|
6,98
|
10,48
|
4,27
|
8,54
|
9,70
|
|
Da € 2.582,29 a €5.164,57 % ...€
|
4,53
|
6,33
|
2,09
|
5,4
|
8,11
|
3,32
|
6,64
|
7,58
|
|
Da € 5.164,58 a € 25.822,84 % ...€
|
4,08
|
5,71
|
1,88
|
4,84
|
7,27
|
2,98
|
5,95
|
6,79
|
|
Da € 25.822,85 a € 51.645,69 % ...€
|
3,05
|
4,27
|
1,41
|
3,63
|
5,43
|
2,23
|
4,46
|
5,09
|
|
Da € 51.645,70 e oltre % ...€
|
2,60
|
3,68
|
1,22
|
3,12
|
4,63
|
1,94
|
3,85
|
4,34
|
A tali onorari va
aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.
Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che
dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.
Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di
apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante
anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei
conti annuali.
Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la
tenuta dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 per cento.
Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare
(danni, riduzioni dei prezzi, ecc.) il reddito subisca forti contrazioni,
l'onorario è determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.
Art. 65 - PRESTAZIONI PER COMPRAVENDITE,
AFFITTI E COLONIE PARZIARIE
L'onorario per le
prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di
colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali dell'importo
della compravendita; del cumulo dei canoni annui negli affitti secondo la
seguente tabella.
|
IMPORTI
|
COMPRAVENDITE
|
AFFITTI E COLONIE
|
|
Fino a € 2.582,28
|
2,72 %
|
2,04 %
|
|
€ 25.822,84
|
2,57 %
|
1,90 %
|
|
€ 51.645,69
|
2,40 %
|
1,75 %
|
|
€ 103.291,38
|
2,05 %
|
1,45 %
|
Le eventuali
prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si
compensano a parte a base di tariffa.
CONTABILITA' DEI LAVORI
Tabella M2
|
IMPORTO
DELL'OPERA
|
ONORARIO
PER OGNI 100 EURO DI OPERE CONTABILIZZATE
|
|
Fino
a € 5.164,57
|
2,89
|
|
Sul
di più fino a € 10.329,14
|
2,35
|
|
Sul
di più fino a € 25.822,84
|
1,74
|
|
Sul
di più fino a € 51.645,69
|
1,23
|
|
Sul
di più oltre € 51.645,69
|
1,04
|
|
Gli
onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di
ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, sono maggiorati
come appresso:
|
|
a)
per riparazioni e trasformazioni
|
del
20 %
|
|
b)
per aggiunte e ampliamenti
|
del
10 %
|
|
c)
per ordinaria amministrazione
|
del
60 %
|
COLLAUDO OPERE DI TERZI PER OGNI 100 EURO DI
IMPORTO
Tabella N
|
IMPORTO O VALORE DELL'OPERA
|
A
|
B
|
|
Collaudo ed esame atti contabili
t = - 0,22
|
Collaudo ecc., con riparto spese fra
condomini, coutenti ecc.
t = - 0,20
|
|
5.164,57
|
0,4508
|
0,7303
|
|
7.746,85
|
0,4124
|
0,6734
|
|
10.329,14
|
0,3871
|
0,6358
|
|
15.493,71
|
0,3540
|
0,5862
|
|
20.658,28
|
0,3323
|
0,5535
|
|
25.822,84
|
0,3164
|
0,5293
|
|
36.151,98
|
0,2938
|
0,4949
|
|
51.645,69
|
0,2717
|
0,4608
|
|
77.468,53
|
0,2485
|
0,4249
|
|
103.291,38
|
0,2332
|
0,4011
|
|
154.937,07
|
0,2133
|
0,3699
|
|
206.582,76
|
0,2002
|
0,3492
|
|
258.228,45
|
0,1907
|
0,3340
|
|
361.519,83
|
0,1770
|
0,3122
|
|
516.456.90
|
0,1637
|
0,2907
|
Per valori
intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
COSTRUZIONI
(Ogni lettera
corrisponde ad una delle specie di costruzioni indicate nell'art. 57
della tariffa)
Tabella H4
|
IMPORTO
DELL'OPERA
|
CATEGORIA
I
COSTRUZIONI RURALI, CIVILI E INDUSTRIALI
|
CATEGOA
II
COSTR.
STRADALI, IDRAULICHE E LAVORI DI TERRA
|
CATEGORIA
III
IDRAULICHE
E LAVORI A TERRA
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
L
|
M
|
N
|
O
|
|
t
=-0,20
|
t
=-0,20
|
t
=-0,20
|
t
=-0,20
|
t
=-0,20
|
t
=-0,25
|
t
=-0,25
|
t
=-0,25
|
t
=-0,25
|
t
=-0,23
|
t
=-0,23
|
t
=-0,32
|
t
=-0,28
|
|
5.164,57
|
8,2615
|
10,8404
|
11,7305
|
16,2493
|
17,4237
|
7,7666
|
11,6499
|
9,6212
|
12,1199
|
9,4127
|
10,4092
|
12,1232
|
9,4232
|
|
7.746,85
|
7,6180
|
9,9961
|
10,8168
|
14,9836
|
16,0666
|
7,0179
|
10,5269
|
8,6937
|
10,9516
|
8,5746
|
9,1426
|
10,6480
|
8,4119
|
|
10.329,14
|
7,1921
|
9,4372
|
10,2120
|
14,1458
|
15,1682
|
6,5309
|
9,7964
|
8,0904
|
10,1916
|
8,0256
|
8,3385
|
9,7116
|
7,7609
|
|
15.493,71
|
6,6319
|
8,7021
|
9,4166
|
13,0440
|
13,9867
|
5,9013
|
8,8520
|
7,3105
|
9,2092
|
7,3110
|
7,3238
|
8,5298
|
6,9279
|
|
20.658,28
|
6,2611
|
8,2155
|
8,8901
|
12,3156
|
13,2047
|
5,4918
|
8,2378
|
6,8032
|
8,5701
|
6,8429
|
6,6797
|
7,7796
|
6,3918
|
|
25.822,84
|
5,9878
|
7,8569
|
8,5020
|
11,7771
|
12,6284
|
5,1938
|
7,7908
|
6,4341
|
8,1051
|
6,5006
|
6,2194
|
7,2435
|
6,0046
|
|
36.151,98
|
5,5981
|
7,3456
|
7,9487
|
11,0107
|
11,8065
|
4,7748
|
7,1622
|
5,9150
|
7,4512
|
6,0165
|
5,5845
|
6,5041
|
5,4648
|
|
51.645,69
|
5,2127
|
6,8399
|
7,4014
|
10,2526
|
10,9936
|
4,3675
|
6,5512
|
5,4104
|
6,8155
|
5,5426
|
4,9821
|
5,8025
|
4,9454
|
|
77.468,53
|
4,8066
|
6,3071
|
6,8249
|
9,4540
|
10,1373
|
3,9465
|
5,9197
|
4,8888
|
6,1585
|
5,0491
|
4,3759
|
5,0965
|
4,4146
|
|
103.291,38
|
4,5379
|
5,9544
|
6,4433
|
8,9254
|
9,5705
|
3,6726
|
5,5089
|
4,5496
|
5,7312
|
4,7258
|
3,9910
|
4,6482
|
4,0730
|
|
154.937,07
|
4,1844
|
5,4906
|
5,9414
|
8,2302
|
8,8250
|
3,3186
|
4,9779
|
4,1110
|
5,1787
|
4,3051
|
3,5054
|
4,0826
|
3,6358
|
|
206.582,76
|
3,9505
|
5,1836
|
5,6092
|
7,7700
|
8,3316
|
3,0883
|
4,6324
|
3,8257
|
4,8193
|
4,0294
|
3,1971
|
3,7236
|
3,3545
|
|
258.228,45
|
3,7780
|
4,9574
|
5,3644
|
7,4309
|
7,9680
|
2,9207
|
4,3811
|
3,6182
|
4,5578
|
3,8278
|
2,9768
|
3,4670
|
3,1513
|
|
361.519,83
|
3,5322
|
4,6318
|
5,0153
|
6,9473
|
7,4494
|
2,6851
|
4,0276
|
3,3262
|
4,1901
|
3,5428
|
2,6729
|
3,1131
|
2,8679
|
|
516.456.90
|
3,2890
|
4,3157
|
4,6700
|
6,4689
|
6,9365
|
2,4560
|
3,6840
|
3,0425
|
3,8327
|
3,2637
|
2,3846
|
2,7773
|
2,5954
|
Per valori
intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
TABELLA DELLE PARZIALIZZAZIONI
Tabella I2
|
PRESTAZIONI
PARZIALI
|
CATEGORIA
I
|
CATEGORIA
II
|
CATEGORIA
III
|
AGGIORNAM.
DI
PROGETTO
|
|
COSTRUZ.
RURALI, CIVILI E INDUSTRIALI
|
COSTR.
STRADALI, IDRAUL. E LAVORI TERRA
|
BONIFICHE
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
L
|
M
|
N
|
O
|
-
|
|
a)
Progetto di massima
|
0,13*
|
0,13*
|
0,13*
|
0,10*
|
0,16*
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,06
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,10
|
-
|
|
b)
Preventivo sommario
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,04
|
0,04
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
-
|
|
c)
Progetto esecutivo
|
0,28
|
0,28
|
0,28
|
0,20
|
0,25
|
0,27
|
0,27
|
0,27
|
0,24
|
0,23
|
0,19
|
0,19
|
0,22
|
0,40
|
|
d)
Preventivo particolareg
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,10
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,06
|
0,10
|
0,06
|
0,06
|
0,10
|
0,20
|
|
e)
Particolari costruttivi
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,10
|
0,08
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,15
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,04
|
0,10
|
|
f)
Capitolati e contratti
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,08
|
0,10
|
|
g)
Direzione lavori
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,34
|
0,22
|
0,24
|
0,24
|
0,24
|
0,24
|
0,24
|
0,30
|
0,30
|
0,24
|
-
|
|
h)
Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,06
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,25
|
|
i)
Liquidazione dei lavori
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
0,07
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
0,12
|
0,13
|
-
|
|
TOTALE
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
-
|
(*) Progetti di
massima e planivolumetrici di utilizzazione delle aree di lottizzazione
relativamente alle lettere A, B, C, D, ed E.
...........................
|